IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 - Modifiche  al
titolo V della parte seconda della Costituzione; 
  Vista la legge 1º aprile 1981, n. 121, recante  «Nuovo  ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita' di Governo, ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni; 
  Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante  «Attribuzioni  del
Ministro della  difesa,  ristrutturazione  dei  vertici  delle  Forze
armate   e   dell'Amministrazione   della   difesa»   e    successive
modificazioni; 
  Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo  in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,  del  Corpo  forestale
dello Stato, del Corpo di Guardia  di  finanza  e  della  Polizia  di
Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia»; 
  Vista la legge  14  novembre  2000,  n.  331,  recante  «Norme  per
l'istituzione del servizio militare professionale»; 
  Vista la legge 9  novembre  2001,  n.  401,  recante  «Disposizioni
urgenti per assicurare il  coordinamento  operativo  delle  strutture
preposte alle attivita' di protezione  civile  e  per  migliorare  le
strutture logistiche nel settore della difesa  civile»  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 2 luglio 2002, n. 133, «Conversione  in  legge,  con
modificazioni, del D.L. 6 maggio 2002, n.  83,  recante  disposizioni
urgenti in materia di sicurezza personale  ed  ulteriori  misure  per
assicurare  la  funzionalita'   degli   uffici   dell'Amministrazione
dell'interno»; 
  Vista la legge  27  dicembre  2002,  n.  286,  recante  «Interventi
urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle  calamita'  naturali
nelle  regioni  Molise,   Sicilia   e   Puglia,   nonche'   ulteriori
disposizioni  in  materia  di   protezione   civile»   e   successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, recante «Disposizioni  sulle  funzioni  e  poteri  consolari»  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  1999,
n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10  della  legge
18 febbraio 1997, n. 25,  concernente  le  attribuzioni  dei  vertici
militari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001,  n.
208, recante «Regolamento di riordino della  struttura  organizzativa
delle articolazioni centrali e  periferiche  dell'Amministrazione  di
pubblica sicurezza, a norma dell'art. 6 della legge 31 marzo 2000, n.
78»; 
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, «Testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza»; 
  Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante  «Regolamento
per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931,  n.  773,  delle  leggi  di
pubblica sicurezza»; 
  Visto il decreto legislativo 28  novembre  1997,  n.  464,  recante
«Riforma strutturale delle Forze armate»; 
  Visto il  decreto  legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo 30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del  Consiglio  a  norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante «Norme
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri»; 
  Visto  il  proprio  decreto   del   21   novembre   2006,   recante
«Costituzioni  e  modalita'  di  funzionamento  del  Comitato   della
protezione civile» e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  13  febbraio  2001  del  Ministro
dell'interno recante «Attuazione del coordinamento e della  direzione
unitaria delle Forze di polizia»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  28  settembre  2001  del  Ministro
dell'interno recante «Istituzione della Commissione interministeriale
tecnica di difesa civile»; 
  Rilevata la necessita' di  aggiornare  le  procedure  nazionali  di
gestione delle crisi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto definisce l'organizzazione nazionale per  la
gestione   di   crisi,   nel   proseguo   denominata    semplicemente
«organizzazione  per  le  crisi»,  indicando  la  composizione  e  le
attribuzioni   degli    organi    decisionali    e    del    consesso
interministeriale  di  supporto,  per  l'adozione  delle  misure   di
prevenzione, risposta e gestione delle situazioni di  crisi  indicate
all'art. 3. 
  2. Restano ferme le competenze di ogni  Ministero  ed  ente  e  dei
consessi interministeriali esistenti, fissate per legge.